Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
 Home  Diritto  Armi  Balistica  Scritti vari  Downloads  Links
  Autore Codice Email Ricerca nel sito  

 

 

Certificati medici limitati e Consiglio di Stato - Angelo Vicari

CERTIFICATO MEDICO CON LIMITAZIONE TEMPORALE.
ULTIMO ATTO DELLA TELENOVELA.
SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N.7722-2021

Dopo tre articoli pubblicati in questo sito sullo stesso argomento, pensavamo di non dover più tornare a parlare della possibilità, o meno, di rilasciare un certificato medico di idoneità al porto delle armi con limitazione temporale. Era solo una illusione, siccome con il passare del tempo, ci eravamo dimenticati che la questione doveva essere conclusa definitivamente dal Consiglio di Stato con la decisione nel merito del ricorso in appello presentato dal Ministero dell’Interno contro la sentenza del TAR per il Lazio, n.12988 del 2020.
Tale decisione è stata adottata con la sentenza del 28 ottobre 2021, n. 7722, per cui sembra si sia giunti all’ultima puntata della telenovela, della quale cerchiamo di fare un riassunto sintetico delle precedenti puntate, per permettere ai lettori di ricostruire più facilmente la problematica.
Nel 2019, il Consiglio di Stato, confermando la decisione del TAR per il Friuli Venezia Giulia, respinse il ricorso di un cacciatore al quale era stata rigettata l’istanza di rinnovo della licenza di porto d’armi per uso caccia, siccome in possesso di certificato medico di idoneità con limitazione temporale (Cons. St. 26 giugno 2919, n. 4403).
Il Ministero, preso atto di tale decisione, diramò direttive agli uffici territoriali affinchè non venissero rilasciate licenze di porto d’armi con validità temporale limitata, in presenza di certificati medici a termine (Circ. 19 novembre 2019).
Nel 2020, vigente quest’ultima circolare, altro cacciatore, del quale il Questore di Firenze aveva ritenuto irricevibile l’istanza di rinnovo della licenza di porto per caccia, in presenza di certificato medico a termine, decise di ricorrere al TAR per il Lazio, per l’annullamento, previa adozione della sospensione dell’atto di irricevibilita’ e della stessa circolare del 19 novembre 2019.
Il TAR per il Lazio accolse il ricorso, annullando sia l’atto del Questore, sia la relativa circolare, nella parte in cui condiziona il rilascio del titolo di polizia alla coincidenza della durata del certificato di idoneità psico-fisica con la durata quinquennale del porto di fucile (TAR. Lazio 1 dicembre 2020, n. 12988).
Il Ministero, di conseguenza, notificò agli uffici territoriali tale decisione evidenziando che la circolare del 19 novembre 2019 non poteva più trovare applicazione nella parte annullata dal Tribunale amministrativo (Cir. 18 dicembre 2020).
Contro la decisione del TAR, il Ministero presentò ricorso al Consiglio di Stato, chiedendo, nel contempo, la sospensione della sentenza per motivi di estrema gravità ed urgenza (art. 56 c.p. amm.vo).
Il Consiglio di Stato accolse l’istanza cautelare, sospendendo l’esecutorietà della sentenza del TAR per il Lazio (Cons. St. Decreto 15 gennaio 2021, n. 109).
Quest’ultima decisione fu portata a conoscenza degli uffici territoriali dal Ministero, con la precisazione che la circolare del 19 novembre 2019 torna ad essere pienamente efficace (Circ. 22 gennaio 2021).
Tale decreto di sospensione venne successivamente convalidato  dallo stesso Consiglio di Stato (Cons. St., Ordinanza 11 febbraio 2021, n. 861).
Quest’ultima decisione fu diramata dal Ministero con la precisazione che, di conseguenza, veniva confermata la piena efficacia della circolare del 19 novembre 2019, per cui non potevano essere rilasciate licenze di porto con limitazione temporale, in presenza di certificati medici di idoneità a termine (Circ. 12 marzo 2021).
E’ da precisare che il Ministero aveva vinto una battaglia, ma non la guerra.
Infatti, aveva vinto la battaglia contro il TAR per il Lazio, ottenendo la sospensione della relativa sentenza, ma non aveva ancora vinto la guerra, dovendo il Consiglio di Stato trattare nel merito il ricorso in appello per la riforma di quest’ultima.
Finalmente, la questione è stata decisa con Sentenza del 28 ottobre, n. 7722, con la quale è stato respinto il ricorso del Ministero contro le decisioni del TAR per il Lazio e, di conseguenza, confermata quest’ultima sentenza (TAR 1 dicembre 2020, n. 12988).
Ciò non vuol dire che non siano stati accolti anche alcuni motivi del ricorso del Ministero, finalizzati a sostenere la legittimità del divieto di rilasciare licenze di porto limitate nel tempo.
Infatti, nelle sue conclusioni, il Consiglio di Stato, adottata una interpretazione sistematica, ragionevole, adeguata e proporzionata, ha riconosciuto che l’Amministrazione, in sede di primo rilascio delle licenze di porto, non può limitare queste ultime per un periodo di tempo inferiore a quello stabilito dalla normativa, mentre, al contrario, in sede di rinnovo, la validità di tali licenze potrà essere vincolata alla durata della certificazione medica di idoneità.
Il Consiglio di Stato ha motivato la sua decisione in base alle ben diverse considerazioni relative al rilascio e rinnovo delle licenze in questione.
Infatti, in caso di rilascio le condizioni psico-fisiche dell’interessato devono escludere il pericolo che il rilascio del titolo non comporti pericoli nel suo primo concreto utilizzo, utilizzo che la legge, non irragionevolmente, parametra ad un periodo di cinque anni, periodo entro il quale l’interessato dovrà di regola procurarsi le armi ed imparare a detenerle, maneggiarle e impiegarle in sicurezza.
Ben diverse considerazioni devono essere fatte per il successivo rinnovo, come nel caso di specie. Nella logica di una efficacia del titolo nel tempo legata  alla necessità di una continua verifica del permanere delle condizioni che ne consentirono l’originario rilascio, e quindi di un suo rinnovo legato al previo accertamento delle eventuali variazioni delle predette condizioni, risulta ricompresa entro le previsioni della vigente normativa, e non affatto illogica, la possibilità che il rinnovo stesso sia limitato nella sua durata, anche parametrando la durata del rinnovo alla durata del nuovo certificato di idoneità psico-fisica.
Pertanto, il certificato medico per il rinnovo può essere rilasciato per periodi inferiori a cinque anni e, in tal caso, gli uffici dovranno modulare la durata del titolo di polizia sulla base del contenuto della certificazione sanitaria. Tale interpretazione, confermando quella adottata dal TAR per il Lazio, ha la finalità di garantire l’incolumità pubblica mediante una continua verifica del permanere delle condizioni necessarie al rilascio del titolo, rispondendo a canoni di ragionevolezza e buon andamento dell’azione amministrativa, siccome consente all’Amministrazione di modulare la periodicità dei controlli medici in relazione alle circostanze del caso concreto.
Inoltre, il Consiglio di Stato ha osservato che vincolare la durata del rinnovo della licenza di porto a cinque anni, alla stregua del rilascio, avrebbe due effetti negativi entrambi irragionevoli: da un lato la definitiva esclusione degli interessati (anche se in possesso dell’idoneità psicofisica) dall’esercizio di un’attività svolta e ormai padroneggiata da almeno cinque anni, dall’altro il rinnovo per un periodo troppo lungo per garantire il perdurare dell’idoneità in una fase della vita in cui la valutazione della conservazione di adeguate condizioni personali può essere fatta soltanto in una prospettiva temporale limitata.
In proposito il Consiglio di Stato, a conferma delle suddette considerazioni,  richiama anche la disciplina di altri settori, come quello della patente di guida, per la quale è prevista la possibilità di limitarne la durata con certificato medico di idoneità a termine (artt. 119 e 126 c.s.).
Ci siamo dilungati nel riportare le motivazioni della sentenza del Consiglio di Stato, sperando di far cosa utile al lettore per una migliore comprensione della soluzione della problematica.
Noi, da semplici uomini della strada, non siamo riusciti a capire perché non possa essere rilasciata una licenza di porto per un periodo inferiore a quello di legge, mentre ciò è ammesso per il rinnovo. Forse perché con il primo rilascio occorre all’interessato un tempo minimo di cinque anni per procurarsi le armi, imparare a detenerle, maneggiarle e impiegarle in sicurezza, mentre per il rinnovo si presume che tale sicurezza sia stata già acquisita e, quindi, la licenza possa avere una validità temporale inferiore, senza pregiudizi per la pubblica sicurezza??......
Una cosa è certa: ci pare, come si sul dire, che il Consiglio di Stato abbia voluto accontentare sia il TAR del Lazio che il Ministero, dando un colpo al cerchio ed uno alla botte!....

 

Firenze 6 dicembre 2021                                   ANGELO VICARI

 

Noticina di Mori

Ineccepibile il commento dell'Amico Vicari, ormai un po' sfiancato dall'immane tentativo di dare un senso logico alla burocrazia e alla giustizia italiana, che poi è solo una forma di burocrazia esasperata, più o meno con lo stesso rapporto che vi è tra le Sturmtruppen di Bonvi e le SS. Mi aspetto qualche suo articolo intitolato "credo quia absurdum".  
Egli sospetta bene quando pensa che il Consiglio di Stato sia talmente servo del potere da aver paura di dar torto ad un Ministero e che cerchi troppo spesso di dare un colpo al cerchio ed uno alla botte; sono maestri nel tenere il piede in due scarpe, nel volere la botte piena e la moglie ubriaca, nell'essere gaie e lesbici ad un tempo (nessuna discriminazione, rispetto appieno le regole di genere).
Ed è cosa dura da digerire che i casi siano due, come teorizzava Petrolini: o sono stupidi e non capiscono, oppure sono disonesti e non usano la loro indipendenza per tutelare il cittadino dallo strapotere della burocrazia. Ma ricordiamoci che un quarto dei componenti sono di nomina politica e fra questi qualche marpione riconoscente ci deve pur essere!
Una cosa è indubbia: l'affermazione che chi chiede una licenza di porto d'armi deve imparare a sparare è una tale bufala, al di sotto di ogni sospetto, degna della mente di un no-vax: che c'entra il porto con l'imparare a sparare? Vi sono tiratori olimpici che non hanno mai avuto un porto d'armi! E il certificato rilasciato dal TSN è una finzione? Per il CdS pare che non serva per sparare, ma solo per iniziare ad imparare a sparare! E chi ha una licenza di porto d'armi per difesa personale può diventare esperto sparando ai delinquenti? E perché i magistrati portano armi senza aver mai imparato a sparare; eppure non hanno mai ammazzato nessuno e non aspettano cinque anni dalla nomina prima di portare la pistola (è vero anche che "ne ammazza più la penna che la spada"!).
Ogni anno vengono assegnati 10 premi IgNobel; per il 2022 segnalerò il Consiglio di Stato! (EM)

7 dicembre 2021


torna su
email email - Edoardo Mori top
  http://www.earmi.it - Enciclopedia delle armi © 1997 - 2003 www.earmi.it